ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita un'associazione denominata: "Fabula in Art".

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA
L'associazione, attualmente, ha sede in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro, 15 e ha durata illimitata.
Essa potrà istituire uffici, delegazioni e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - SCOPI ISTITUZIONALI
L'associazione non ha fini di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipa ad esse, salvo quelle strumentali per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed è esclusa qualsiasi finalità sindacale.
Inoltre:

- persegue finalità culturali, di solidarietà sociale e di promozione dell’arte;

- si prefigge di perseguire tali finalità promuovendo l’arte nelle sue varie forme, anche a fini di solidarietà
Ha lo scopo:

- di favorire e promuovere l'integrazione delle risorse culturali,educative, sociali, economiche e sanitarie tra le popolazioni in via di sviluppo e quelle dei Paesi sviluppati.

- di promuovere, sostenere, organizzare e gestire iniziative di fund raising e progetti di solidarietà e cooperazione a sostegno delle persone in condizioni di disagio;

- di promuovere, sostenere, organizzare, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri, programmi di sensibilizzazione su tematiche di interesse generale e di utilità sociale;

- di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di interesse dell’Associazione attraverso convegni, seminari, proiezioni di film, concerti, e ogni altra iniziativa utile;

L’Associazione potrà anche promuovere e realizzare ogni altra iniziativa, che possa contribuire alla migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, ivi comprese iniziative culturali, artistiche ed editoriali, (scritte, audiovisive e multimediali),così come tutte le attività strumentali al conseguimento dei propri fini.
In sintesi l'associazione vuole affiancarsi, senza prevaricare e senza sostituirsi, ma dando la certezza di una presenza attiva e fattiva che possa aiutare e sostenere in primo luogo i bambini ed anche tutti coloro che ne hanno bisogno e che faranno ricorso alle sue risorse.
Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni no-profit o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L'Associazione è anche apartitica ed apolitica.

ARTICOLO 3.1
Le attività dell'Associazione sono finanziate attraverso i contributi degli associati, le donazioni, le liberalità e gli atti gratuiti degli stessi associati, degli enti pubblici, nonché di terzi soggetti privati, e con le altre risorse, che l’associazione stessa reperirà nel corso dell’espletamento della propria attività.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai conferimenti degli associati;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

e) dai contributi (annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione;

f) dai proventi derivanti da attività collaterali o strumentali al conseguimento dei fini dell’ente o da manifestazioni organizzate dall'associazione;

g)da ogni altro bene acquisito dall’associazione nel corso della sua attività.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Ai fini di quanto richiesto dal D.Lgs. 460/97, sono esplicitamente esclusi, tra i soggetti beneficiari, - anche se implicitamente risultante dai fini sociali - i soci fondatori, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore, i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, chiunque collabori a qualsiasi titolo con l’Associazione, i soggetti che effettuano versamenti, finanziamenti, donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, nonché i loro familiari, parenti ed affini entro il terzo grado, le società collegate ai soggetti sopra elencati o da questi controllate e, in ogni caso, tutti i soggetti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 460/97.
Ai fini della realizzazione delle finalità dell’Associazione e dello svolgimento della sua attività, la stessa avrà comunque sempre l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 5 - ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo (rendiconto economico) ed il rendiconto finanziario nonché il bilancio preventivo per il successivo esercizio che saranno approvati dall'Assemblea dei soci in base alle disposizione statutarie. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 6 - SOCI
I nuovi soci sono ammessi a far parte dell'Associazione, con delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. Non è operata alcuna forma di limitazione né in base al luogo di lavoro né di tipo personale.
I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori,
- Soci Ordinari,
- Soci Onorari.

ARTICOLO 6.1
Le disposizioni contemplate nel presente statuto sono rivolte, con riferimento a ciascuna categoria di soci, a disciplinare in modo informale i rapporti associativi e le modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto medesimo ed escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di decesso, di recesso o di esclusione appositamente disciplinate.
Gli Associati di maggiore età in ogni caso hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualifica di associato, nonché la quota e/o contributo associativo sono intrasmissibili e non possono essere rivalutati.

ARTICOLO 7 - SOCI FONDATORI
Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo nonché coloro che il Consiglio Direttivo equiparerà ai fondatori; essi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'ambito sociale.

ARTICOLO 8 - SOCI ORDINARI
I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari sono altresì tenuti, eventualmente, al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo. Il ritardo nel pagamento oltre la data di approvazione del Bilancio consuntivo cui l'annualità si riferisce potrà costituire causa di esclusione dall'Associazione. I Soci Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'ambito associativo. Il diritto di voto non può essere delegato.

ARTICOLO 9 - SOCI ONORARI
Sono Soci Onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate allo scopo dell'associazione. Sono nominati dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente. I Soci onorari all'interno dell'associazione hanno poteri esclusivamente consultivi e possono corrispondere contributi volontari.

ARTICOLO 10 - QUOTA ASSOCIATIVA
I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nonché di una quota associativa annua.
La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere pagata dai soci entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ARTICOLO 11 - RECESSO E DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio che in qualsiasi momento intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta presso la sede legale dell'associazione. Il recesso avrà efficacia con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Il Socio è dichiarato escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:

a) mancato pagamento della quota associativa annuale;

b) comportamento ed esercizio d'attività in manifesto contrasto con gli interessi perseguiti dall'Associazione;

d) violazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto sociale e dei Regolamenti.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, qualora ricorrano i gravi motivi richiesti dalla legge e dallo statuto. La delibera di esclusione dev’essere sempre motivata. Il Socio, che abbia receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può chiedere in restituzione i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei conti;
Ai membri degli organi non spetta alcuna retribuzione, compenso o indennità in funzione della carica ricoperta. L'attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è sovrana. Insieme al Consiglio Direttivo è l'organo decisionale dell'Associazione. L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari. Solo i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto in ragione di uno ciascuno. L'assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, comunicazione o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, si riunisce presso la sede o in un'altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio di previsione ed il programma dell'esercizio successivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora in prima convocazione e, per il caso di mancanza del numero legale, l'indicazione del giorno luogo ed ora di seconda convocazione. Dovrà inoltre contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un giorno. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
L'assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'ordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche del presente statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. In sede ordinaria il Presidente dell'assemblea nomina tra i presenti un segretario che provvede a redigere il verbale delle deliberazioni assembleari che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. In sede straordinaria il verbale dovrà essere redatto da un notaio, qualora sia richiesta la forma di Atto Pubblico. In caso di necessità, il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori. Spetta al Segretario di verificare la regolarità del diritto d'intervento all'Assemblea.
L'Assemblea si reputa validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto appresso specificato per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei votanti.
In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio. In particolare, per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sono necessari, nel caso di seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tra i quali devono essere compresi almeno i tre quarti dei Soci Fondatori.
I Soci che desiderano introdurre argomenti di discussione nell'ordine del giorno, sono tenuti a farne richiesta scritta, indirizzata al Presidente, almeno un mese prima della convocazione annuale dell'Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri, compreso il Presidente, che durano in carica 3 (tre) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati all'atto della costituzione dell'associazione e, successivamente, sono eletti dall'Assemblea degli associati. In caso di revoca per giusta causa da parte dell’Assemblea, dimissioni o morte, vengono sostituiti su designazione dei soci fondatori o degli altri Consiglieri, che dovrà essere ratificata dall’Assemblea, che dovrà essere immediatamente convocata dagli amministratori superstiti; durano in carica, insieme agli altri Consiglieri, fino a quando l’intero Consiglio sarà rieletto dall’Assemblea a seguito della scadenza triennale del loro mandato.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote di iscrizione e di quelle annue di associazione;

d) delibera sull'ammissione dei soci;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

g) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, che durano in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 15 - REVISORE
La gestione finanziaria è controllata da un Revisore. Il Revisore è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (anni) anni. L'incarico è rinnovabile. La qualifica di Revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigerà una relazione all'Assemblea a corredo dei bilanci annuali redatti dal Consiglio Direttivo; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; potrà infine procedere, in ogni momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

ARTICOLO 16 - NORME RELATIVE ALL'ESTINZIONE
Sono considerate cause di scioglimento dell'Associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile, la delibera assembleare di scioglimento e la dichiarazione di nullità del contratto associativo.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i Soci ai quali sono attribuiti i poteri stabiliti dalla legge in materia di società semplici. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto così come previsto dall'articolo 4 del presente Statuto.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed a quelle in materia di associazioni no-profit.